Il
24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee
guida in materia di tirocini”.
L'emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia: tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
Le linee guida riguardano nello specifico:
- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;
- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
L’Accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell’ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.
L'emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia: tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
Le linee guida riguardano nello specifico:
- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;
- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
L’Accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell’ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.
• Accordo e Linee guida sui tirocini (formato .pdf 699,53 Kb)
Per approfondimenti consulta la Sezione dedicata su Cliclavoro
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