Attenzione: la Corte Costituzionale (con la sentenza 287/2012) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini. Pertanto la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall'art. 18 della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98.
1. La Legge 28 giugno 2012, n° 92 (Riforma del mercato del lavoro) interviene in materia di tirocini formativi e di orientamento?
Sì, se ne occupano i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della Legge 28 giugno 2012, n° 92, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”. In particolare il comma 34 prevede che: ”Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta”.
Il comma 35 prevede che: “In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il comma 36 prevede che: “Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
In attuazione dell’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012, in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni, è stato siglato un accordo per l’adozione delle linee guida in materia di tirocini.
2. Le linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013 sono immediatamente applicabili?
Le linee guida contengono delle prescrizioni che le singole Regioni e Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative entro 6 mesi dalla data dell’accordo. Pertanto, per la loro concreta efficacia, sarà necessario che le Regioni e Province autonome emanino una propria normativa sui tirocini ovvero, qualora abbiano già disciplinato la materia, ne adattino il contenuto alle prescrizioni delle linee guida.
Allo stato, pertanto, vista l’intervenuta pronuncia di incostituzionalità dell’art. 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, considerato il riparto di competenza tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 della Cost. e visto altresì l’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 sottoscritto ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. n. 92/2012, i tirocini formativi e di orientamento sono regolati dalle leggi regionali. In mancanza la disciplina dei tirocini resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
3. La riforma del mercato del lavoro riguarda tutti i tipi di tirocinio?
Il comma 34 dell’art. 1 della Legge n. 92/2012 usando l’espressione generica “tirocini formativi e di orientamento” non opera delle distinzioni tra i diversi tipi di tirocinio.
Tuttavia, le linee guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, operano delle distinzioni individuando diverse tipologie di tirocinio.
Le previsioni delle linee guida si applicano ai seguenti tipi di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:
1) i tirocini curriculari;
2) i periodi di pratica professionale;
3) i tirocini transnazionali;
4) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso
5) i tirocini estivi.
Si rammenta in ogni caso che per la concreta efficacia delle previsioni delle linee guida è necessario che le Regioni e Province autonome emanino una propria normativa sui tirocini ovvero, qualora abbiano già disciplinato la materia, ne adattino il contenuto alle prescrizioni delle linee guida.
4. La competenza in materia di tirocini formativi e di orientamento è delle Regioni?
Sì. La pronuncia della Corte Cost. n. 287/2012 ha ribadito che la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato.
5. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica l’art. 11 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011?
La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 287 pubblicata sulla Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
Ai tirocini formativi e di orientamento, pertanto, non si applicano i limiti originariamente previsti dal cit. art. 11.
6. Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento?
Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998 n. 142).
Con l’accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le linee guida in materia di tirocini. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le prescrizioni delle linee guida entro sei mesi dall’accordo.
7. Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento promossi a favore delle persone disabili?
I tirocini promossi a favore delle persone disabili sono previsti dalle convenzioni di inserimento lavorativo previste dalla Legge 12-3-1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e sono disciplinati dalle leggi regionali ove esistenti. In mancanza di provvedimenti regionali sono disciplinati dalla legge nazionale (art. 18 L. n. 196/97, D.M. n. 142/98).
8. E’ possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o di un dottorato di ricerca?
Sì. La Corte Costituzionale con la sentenza del 19 dicembre 2012, n. 287, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai tirocini formativi e di orientamento, pertanto, non si applicano i limiti originariamente previsti dal cit. art. 11.
Si ribadisce che la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. In mancanza della normativa regionale, la disciplina dei tirocini resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) che non precludono la possibilità di svolgere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o un dottorato di ricerca.
Si rammenta altresì che le linee guida in materia di tirocini che le Regioni si impegnano a recepire entro 6 mesi dall’accordo del 24 gennaio 2013 siglato in sede di conferenza Stato- Regioni, prevedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.
9. È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?
La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. In mancanza della normativa regionale, la disciplina dei tirocini resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) che non precludono la possibilità di svolgere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica.
Si rammenta altresì che le linee guida in materia di tirocini che le Regioni si impegnano a recepire entro 6 mesi dall’accordo del 24 gennaio 2013 siglato in sede di conferenza Stato- Regioni, prevedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.
10. Qual è la durata massima di un tirocinio formativo e di orientamento?
La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le Regioni, dunque, stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento.
In mancanza della regolamentazione regionale, la disciplina dei tirocini resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Si rammenta tuttavia che, per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (vedi faq n. 2) prevedono: per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi; per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi; per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi. La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di proroghe.
11. E’ possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro?
Sì. Circa la possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro si precisa che allo stato non si ravvisano preclusioni normative. Tuttavia, considerato che la situazione in esame si presenta come potenzialmente elusiva della normativa sull’orario di lavoro, compatibilmente con le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro in essere, occorre prestare particolare attenzione alla normativa sui tirocini. In particolare, si richiama l'attenzione sul progetto formativo e sulle figure dei tutor, considerati quali elementi caratterizzanti il tirocinio formativo al fine della sua distinzione dal rapporto di lavoro.
12. E’ possibile svolgere tirocini formativi in aziende a carattere stagionale?
Sì, il Ministero del lavoro, con nota del 18 settembre 1998 nel fornire l'interpretazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 ha ritenuto che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi. In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 1, comma 3. Ciò al fine di tenere conto delle specificità del settore alberghiero, nonché della necessità di disporre, su un piano applicativo, di lavoratori che, per quanto non a tempo indeterminato, agevolino la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso idonee modalità di affiancamento del tirocinante.
Sono fatte salve in ogni caso eventuali diverse disposizioni regionali in merito.
13. Cosa si intende per tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?
I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono destinati principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono inoltre attivabili in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
14. Le Università possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento?
Sì. L’art. 6 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003, prevede un regime particolare di autorizzazione alla attività di intermediazione. L’art. 2 dello stesso decreto definisce l’attività di intermediazione come quella di: “mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro dell’orientamento professionale”. Di conseguenza, le Università, insieme agli altri soggetti previsti dal citato art. 6, poiché autorizzati per legge alla attività di intermediazione, sono abilitati altresì alla promozione sia di tirocini formativi e di orientamento sia di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto rientranti nell’orientamento professionale (v. risposta ad interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 36/2011). Inoltre le linee guida in materia di tirocini che le Regioni si impegnano a recepire entro 6 mesi dall’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, includono le Università tra i soggetti abilitati a promuovere sia tirocini formativi e di orientamento sia tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.
15. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro?
Sì. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento a condizione che rientri in una delle categorie a favore delle quali è attivabile tale tipologia di tirocinio (vedi faq. n. 13), fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali in materia.
16. Un centro per l’impiego può porsi come soggetto promotore di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?
Sì, il Centro per l'Impiego può porsi come soggetto promotore anche di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.
17. A seguito dell’accordo siglato in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni in attuazione dell’art. 1, comma 34, L. n. 92/2012 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, per i tirocini in corso e per quelli attivati prima dell’emanazione delle linee guida è dovuta la congrua indennità ai tirocinanti?
Le linee guida prevedono come congrua una indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatta salva in ogni caso la competenza delle Regioni in materia.
Tuttavia, come già chiarito nella faq n. 2, per la concreta efficacia di tale previsione, sarà necessario che le Regioni e Province autonome emanino una propria normativa sui tirocini ovvero, qualora abbiano già disciplinato la materia, ne adattino il contenuto alle prescrizioni delle linee guida.
18. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corrispondere la congrua indennità?
Al fine di stabilire se la PA abbia l’obbligo di corrispondere la congrua indennità, occorre necessariamente fare riferimento alla normativa regionale:
a) qualora le Regioni con propri provvedimenti normativi abbiano già previsto l’obbligo di corrispondere la indennità, ai tirocini formativi svolti presso le sedi della PA che si trovino nell’ambito della Regione interessata, dovrà senz’altro essere corrisposta la indennità. Naturalmente, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, comma 36, della legge 92/2012, le relative convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Resta salva in ogni caso la possibilità che le Regioni, nella programmazione delle attività formative di propria competenza, rimborsino, in tutto o in parte, la indennità.
b) Se invece nella Regione interessata non vi sia ancora una regolamentazione dei tirocini che renda obbligatoria la indennità, la PA che abbia proprie sedi in tale ambito regionale può continuare ad attivare nuovi tirocini senza l’obbligo di corrispondere la congrua indennità fino a che non intervenga la normativa regionale che sancisca tale obbligo.
Al riguardo si precisa che in virtù dell’ accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2012 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, le Regioni e Province autonome si impegnano a recepire il contenuto delle linee guida entro sei mesi dall’accordo sottoscritto il 24 gennaio 2013
19. Cosa si intende per tirocini curriculari?
Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:
1) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
2) Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.
20. Quale normativa si applica ai tirocini curriculari?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. I citati regolamenti di Ateneo, tuttavia, per quanto da essi non espressamente previsto nonché per la disciplina dello svolgimento in concreto del tirocinio curriculare, richiamano le eventuali discipline regionali e quella statale. 21. Un regolamento di Ateneo, nel disciplinare un tirocinio curriculare, può prevedere disposizioni in contrasto con la normativa regionale o statale sui tirocini formativi e di orientamento?
I regolamenti di Ateneo disciplinano i tirocini curriculari. Tuttavia, laddove espressamente previsto, possono essere gli stessi regolamenti di Ateneo a rinviare alla disciplina regionale e statale per gli aspetti non regolamentati. Pertanto, per l’esatta individuazione della normativa applicabile ai tirocini curriculari, sarà necessario guardare preliminarmente alla regolamentazione di Ateneo. Qualora tali regolamenti non contengano una disciplina esaustiva ed operino dei richiami espressi, occorrerà applicare altresì la normativa regionale e statale. Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme (convenzione di tirocinio, progetto formativo, tutor del soggetto ospitante, tutor del soggetto promotore, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi).
22. Un tirocinio curriculare deve necessariamente concludersi entro il conseguimento del titolo?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. Pertanto, saranno tali regolamenti a disciplinare gli aspetti che concernono l’inserimento dei tirocini nei piani di studio, il loro inizio e il momento di conclusione. Qualora non disciplinino tali aspetti, parrebbe opportuno distinguere tra tirocini curriculari che danno diritto a crediti formativi e tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi. Quelli del primo tipo, necessari per maturare i crediti formativi necessari per raggiungere il titolo di studio, dovranno necessariamente concludersi prima del conseguimento dello stesso. I tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi, invece, non essendo strettamente necessari al conseguimento del titolo essendo destinati maggiormente al miglioramento della formazione degli studenti, se iniziati prima del conseguimento del titolo potranno continuare fino alla naturale scadenza.
23. Un tirocinio curriculare può essere svolto presso un’associazione culturale che non sia un datore di lavoro?
Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio presso una associazione culturale senza scopo di lucro, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.
24. Può un ente di formazione privato promuovere tirocini curriculari?
I tirocini curriculari possono essere promossi da:
- Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici;
- Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati.
25. Come si qualifica un tirocinio attivato nell’ambito di un master che abbia inizio successivamente alla conclusione delle lezioni in aula?
Un tirocinio che costituisce parte integrante del curriculum formativo del master è da qualificarsi come tirocinio curriculare, anche se di fatto abbia inizio dopo il completamento delle lezioni in aula (vedi inoltre le faq n. 18 e 23).
26. E’ possibile per un soggetto svolgere un tirocinio presso una azienda con la quale abbia avuto precedentemente un rapporto di lavoro?
Sì, allo stato non sembrerebbero sussistere preclusioni normative, purché le attività siano riferite ad un profilo professionale diverso.
27. Un Ente di formazione accreditato presso una Regione può attivare tirocini presso una Regione diversa?
No. Essendo l’accreditamento degli Enti di formazione di competenza di ogni singola Regione, le relative procedure possono differire da Regione a Regione. Pertanto, gli Enti di formazione possono promuovere tirocini solo nelle Regioni presso le quali hanno ottenuto l’accreditamento, salve eventuali diverse disposizioni in materia da parte delle Regioni.
28. I tirocini formativi e di orientamento e i tirocini curriculari possono essere svolti presso un’azienda che abbia zero dipendenti?
Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio presso un’azienda che non abbia alcun dipendente a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.
Al riguardo, tuttavia, si rammenta che al fine del regolare svolgimento del tirocinio, risultano di centrale importanza la figura del tutor del soggetto promotore in qualità di responsabile didattico-organizzativo nonché quella del tutor aziendale, i quali garantiranno al tirocinante il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto.
Sono fatte salve in ogni caso eventuali diverse disposizioni regionali in merito.
29. Il numero dei dipendenti dell'azienda è da intendersi limitato alle singole professionalità?
No, il numero dei dipendenti non deve essere riferito alle singole professionalità.
Occorre altresì fare riferimento al numero di dipendenti presenti nella singola unità operativa.
30. E’ possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro o curriculare tra soggetti che abbiano tra di loro rapporti di parentela?
Sì, in base alla legislazione vigente, nulla osta all'espletamento di un tirocinio sebbene in presenza di rapporti di parentela tra i soggetti coinvolti, fermo restando in ogni caso il rispetto di tutta la normativa di settore.
31. Se un tirocinio viene attivato in Regione diversa rispetto a quella in cui l’azienda ha la sede legale, quale normativa si applica?
Attualmente occorre operare nel rispetto della regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale in virtù dell’Accordo tra Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali del 27 ottobre 2010.
Tuttavia nelle linee guida è stato adottato un criterio diverso, secondo il quale, in caso di soggetto ospitante multi localizzato o di Pubblica Amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
L’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 mediante il quale sono state adottate le linee guida, prevede in ogni caso la possibilità di deroghe a quanto previsto nelle stesse linee guida.
32. Le Agenzie per il Lavoro rientrano tra i soggetti che possono promuovere sia tirocini formativi e di orientamento sia tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro?
Sì. Un’Agenzia per il Lavoro può promuovere tirocini solo se autorizzata alla attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
33. Un tirocinio può essere trasformato in apprendistato?
Sì, nulla osta alla trasformazione di un tirocinio in un contratto di apprendistato. Resta fermo in ogni caso il pieno rispetto della normativa in materia di assunzioni.
34. Un tirocinio può essere prorogato?
Sì, un tirocinio può essere prorogato entro i limiti massimi di durata previsti dalle regolamentazioni regionali ovvero, in mancanza di una disciplina regionale in materia di tirocini, entro i limiti massimi di durata previsti dal D.M. 142/98. (Circa la durata massima dei tirocini si veda inoltre la faq n. 10).
35. È possibile attivare tirocini in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli previsti dal decreto flussi?
Al riguardo occorre distinguere tra:
1) Gli stranieri che sono entrati in Italia con i flussi di ingresso per lavorare;
2) Gli stranieri che si rifugiano in Italia chiedendo asilo politico.
Per quanto concerne il primo gruppo, la direttiva Amato del 2006 e l’interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2007 consentono allo straniero che abbia sottoscritto un contratto di soggiorno e che sia in attesa di ricevere il primo permesso di soggiorno per lavoro, di poter esercitare tutti i diritti connessi al possesso di tale permesso, tra cui naturalmente il diritto al lavoro nonché quello di svolgere tirocini formativi.
Per quanto attiene invece il secondo gruppo, nelle more di svolgimento della procedura finalizzata al riconoscimento della condizione di rifugiato e alla concessione del relativo status, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
L’art. 11 del Decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005 prevede che: “Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”.
Pertanto, lo straniero titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo durante i primi sei mesi di avvio della procedura non può lavorare né svolgere tirocini formativi.
36. È possibile attivare un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?
Sì, è possibile attivare tirocini extra curriculari in favore di studenti. La qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri “status” quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. È pertanto possibile in questi casi attivare tirocini al di fuori del proprio percorso di istruzione o formazione.
37. In cosa consiste l’attivazione di un tirocinio extracurriculare?
Un tirocinio si intende attivato a partire dal momento in cui vengono effettuate le comunicazioni obbligatorie previste dal decreto legge 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996, come modificato dalla legge 296/2006.
38. In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini in favore di disoccupati e inoccupati?
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 142/98, le strutture per l’impiego delle Province sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini.
39. Un’Amministrazione comunale può promuovere tirocini in favore di neolaureati presso enti pubblici o aziende private?
Il Comune può attivare tirocini in quanto soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione, solo se in possesso di autorizzazione al collocamento, ai sensi degli artt. 2 e 6 D.Lgs. 276/2003 (v. risposta ad interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 36/2011).
40. Se uno studente ha svolto un tirocinio extracurriculare può svolgere da laureato un altro tirocinio extracurriculare?
Sì, non vi sono ragioni ostative allo svolgimento di un altro tirocinio extracurriculare, purché presso un diverso soggetto ospitante.
41. Il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile ai soli tirocini extracurriculari o è da intendersi riferito anche ai tirocini curriculari?
I tirocini curriculari sono stati chiaramente distinti dai tirocini extracurriculari sia in relazione alle finalità sia in riferimento ai destinatari. Tuttavia, dal momento che non esiste ancora una disciplina organica dei tirocini curriculari, si può affermare che questi, per tutti gli aspetti non ancora regolamentati, restino disciplinati dal decreto interministeriale 142/98. Inoltre, considerando che il valore e l’efficacia formativa di un tirocinio curriculare dipendono essenzialmente dalla qualità dell’assistenza e del supporto da parte del tutor del soggetto ospitante, appare necessario che il numero massimo di tirocini curriculari attivabili sia collegato al numero di dipendenti presenti nell’unità operativa in cui ha sede il tirocinio. Pertanto il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie dei tirocini curriculari.
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