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Regione Marche - Ecco la nuova normativa sui tirocini



La Regione Marche, con DGR n. 1134 del 29/07/2013, ha approvato i nuovi principi e criteri applicativi per i tirocini, sulla base dell’art. 18 della legge regionale n. 2/2005 e delle linee guida nazionali, definite il 24/01/2013 in sede di Conferenza Stato – Regioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
La nuova normativa regionale, dovrà essere applicata ai tirocini extra curriculari attivati a partire da martedì 27 agosto 2013, giorno successivo a quello della pubblicazione della DGR 1134/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 26/08/2013.
Con questo nuovo regolamento regionale, la Regione Marche definisce il tirocinio come una misura formativa di politica attiva, non configurata come rapporto di lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Con l’applicazione di questa delibera, nella Regione Marche le tipologie di tirocinio diventano quattro:
La prima, con finalità orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità deigiovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.
La seconda tipologia riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro,  rivolti principalmente adisoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.
La terza tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore dipersone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
La quarta tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore dipersone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999).

Queste le novità più rilevanti che la nuova normativa della Regione Marche apporta all’istituto dei tirocini:
  • La durata massima dei tirocini è stabilita essere di 6 mesi, comprensiva delle eventuali proroghe e al netto di eventuali sospensioni per maternità, malattia lunga o infortunio. Per i soggetti svantaggiati e per i disabili è previsto che la durata del tirocinio possa essere rispettivamente di 12 e 24 mesi.
  • Il soggetto ospitante non potrà realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.
  • I tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante e non potranno essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
  • I soggetti ospitanti non potranno attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi qualora risultasse che, tra quelli di inserimento o reinserimento lavorativo già realizzati e conclusi negli ultimi 24 mesi, almeno un terzo dei tirocinanti non siano stati successivamente assunti, con un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella del tirocinio concluso.
  • I soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti, in proporzione alla loro dimensione, con i seguenti limiti:
    • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque: un tirocinante;
    • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti:  due tirocinanti;
    • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a ventuno: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento.
  • Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati sulla base di uno specifico schema previsto dalla delibera regionale, specificando le competenze acquisite con riferimento ad una qualificazione prevista dal Repertorio regionale definito dalla Regione Marche.
  • L’esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino, qualora il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 75% della durata prevista dal progetto formativo.
  • A tutti i tirocinanti dovrà essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350,00 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.
  • La Regione Marche, al fine di garantire il rispetto delle finalità previste in delibera, promuoverà un monitoraggioper analizzare le caratteristiche anagrafiche e professionali dei tirocinanti, la diffusione dei tirocini a livello regionale e i risultati occupazionali post tirocinio.
  • In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle convenzioni o dal progetto formativo individuale ai soggetti ospitanti sarà è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 18 mesi.

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