Passa ai contenuti principali

Abolizione delle visite mediche per apprendisti e minori





Dal sito http://www.dplmodena.it

Apprendistato e minori: novità dopo il "Decreto del fare"

L'articolo 42 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, al comma 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).  
Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.  
Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.



Commenti

Post popolari in questo blog

Governo: abolizione visita medica idoneità per Apprendisti e Minori

L'art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare (che ad ogni buon fine si allega in copia), al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).  Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.   Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio. Art. 42 (Soppression...

Regione Marche - Ecco la nuova normativa sui tirocini

La Regione Marche, con  DGR n. 1134 del 29/07/2013 , ha approvato i  nuovi principi e criteri applicativi per i tirocini,  sulla base dell’art. 18 della legge regionale n. 2/2005 e delle linee guida nazionali, definite il 24/01/2013 in sede di Conferenza Stato – Regioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92. La nuova normativa regionale, dovrà essere applicata ai tirocini extra curriculari attivati  a partire da martedì 27 agosto 2013 , giorno successivo a quello della pubblicazione della DGR 1134/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 26/08/2013. Con questo nuovo regolamento regionale, la Regione Marche definisce il  tirocinio come una misura formativa di politica attiva , non configurata come rapporto di lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze pro...

Le nuove linee guida in materia di tirocini

 Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”. L'emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia: tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. Le linee guida riguardano nello specifico : -  tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte profession...