Passa ai contenuti principali

Normative regionali - La Sicilia


La Regione Sicilia, con la Legge 15 maggio 2013, n. 9, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 maggio 2013 alla Gazzetta Ufficiale Regionale, ha modificato il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi.
In pratica, è stato raddoppiato il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente, inoltre, la proporzione dipendenti-tirocinanti avviene sommando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con quelli a tempo determinato.
Entrambe le novità sono in palese contrasto con le "Linee guida" impartite dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 24 gennaio 2013.
Art. 68.
Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi
1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:
“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:
a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.

Commenti

Post popolari in questo blog

Lo stage in 9 step

Nel mare di novità e nuove regole per l'alternanza,  capita a volte di perdersi ....... Le procedure scolastiche per l'organizzazione degli stage si modificano rapidamente,  l'utilizzo di strumenti innovativi consente un flusso di informazioni fino a pochi anni fa difficile da immaginare, tanto che oggi un genitore può sapere in tempo reale la ricetta che sta preparando suo figlio, in tirocinio presso l'hotel di Roma o di Milano. Di pari la preparazione delle aziende, ma anche degli studenti, non segue la velocità della tecnologia, per questo ci si ritrova in difficoltà di fronte alla necessità di utilizzare user e password per compilare la scheda delle presenze oppure la scheda di valutazione finale, tutte operazioni che fino a qualche mese fa erano svolte in modalità cartacea. Nell'oceano di novità è difficile perdere la rotta e andare in confusione, per questo motivo occorre focalizzare l'attenzione su alcuni punti fermi, in modo da avere sempre chiaro i...

L'Alternanza Scuola-Lavoro cambia nome

L'Alternanza Scuola Lavoro diventa PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) Tratto da:   www.tecnicadellascuola.it   N:B: Dicembre 2018 - In attesa del testo definitivo della legge di bilancio 2019,  vediamo come dovrebbe cambiare l'Alternanza Scuola Lavoro entro la fine dell’anno 2018. Come dovrebbero essere articolate le ore dei PCTO? I percorsi per competenze trasversali e orientamento per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado, saranno organizzati come percorsi esperienziali legati al mondo del lavoro e di orientamento accademico-universitario . Tali percorsi saranno attuati per una durata complessiva:   Non inferiore a 180 ore  nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti Professionali;   Non inferiore a 150 ore  nel secondo biennio e ultimo anno di studi degli istituti Tecnici; Non inferiore a 90 ore  nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei...