In pratica, è stato raddoppiato il numero massimo di tirocinanti che i datori di
lavoro possono ospitare contemporaneamente, inoltre, la proporzione
dipendenti-tirocinanti avviene sommando i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato con quelli a tempo determinato.
Entrambe le novità sono in palese contrasto con le "Linee
guida" impartite dalla Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, sottoscritto in data 24 gennaio 2013.
Art. 68.
Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi
Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi
1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, è sostituito dai seguenti:
“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:
a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.
“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:
a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.
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