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Normative regionali - La Sicilia


La Regione Sicilia, con la Legge 15 maggio 2013, n. 9, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 maggio 2013 alla Gazzetta Ufficiale Regionale, ha modificato il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi.
In pratica, è stato raddoppiato il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente, inoltre, la proporzione dipendenti-tirocinanti avviene sommando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con quelli a tempo determinato.
Entrambe le novità sono in palese contrasto con le "Linee guida" impartite dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 24 gennaio 2013.
Art. 68.
Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi
1. Il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:
“2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:
a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”.

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